Il Gratuito Patrocinio
Informazioni utili sulle formalità per accedere al patrocinio a spese dello Stato
Il gratuito patrocinio è il diritto che la legge riconosce al cittadino (in possesso di determinati requisiti di reddito) di usufruire gratuitamente della tutela legale e non pagare le spese del processo, comprese quelle relative a consulenze tecniche o spese di notifica.
Il D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) ha recepito con modifiche la Legge 30 luglio 1990 n. 217, (modificata dalla Legge 29 marzo 2001 n. 132), che aveva innovato le normative che regolamentano sia le condizioni e le modalità per accedere al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili, amministrativi e tributari, che la difesa d’ufficio ed il patrocinio a spese dello Stato nei giudizi penali, adeguandola anche alle nuove facoltà investigative.
A CHI È RISERVATO?
- Al cittadino italiano
- Allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale
- All’apolide
- Ad enti ed associazioni che non perseguano scopi di lucro e non esercitino attività economica
QUALI CONDIZIONI SOGGETTIVE SONO RICHIESTE?
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Disporre di un reddito annuo inferiore ad € 12.838,01. A tal fine si sommano tutti i redditi del nucleo familiare; si tiene conto anche dei redditi esenti da IRPEF o soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva; il suddetto limite reddituale, SOLO NEI PROCEDIMENTI PENALI, è elevato di € 1.032,91 per ciascun familiare convivente a carico.
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Nel caso di vertenze relative a diritti della personalità o a conflitti tra componenti del nucleo, si considera il reddito del solo interessato.
COME SI RICHIEDE L’AMMISSIONE?
Presentando istanza di ammissione in carta semplice, contenente, a pena di inammissibilità:
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Le generalità dell’interessato e dei componenti del suo nucleo familiare anagrafico (compresi i codici fiscali di tutti i componenti);
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Dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni di reddito proprio e del nucleo familiare necessarie per fruire del beneficio;
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L’impegno a comunicare entro i 30 giorni successivi alla scadenza di ogni anno, da quando è stata presentata l’istanza, le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell’ammissione al beneficio;
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Per i redditi del cittadino extracomunitario prodotti all’estero è richiesta una certificazione dell’Autorità Consolare che attesti la veridicità di quanto dichiarato nell’istanza;
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L’indicazione del procedimento, se già pendente;
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Le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere;
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L’indicazione delle prove (documenti, testimoni ecc.) che si intendono presentare;
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La sottoscrizione dell’istante, autenticata (per l’autentica si veda la risposta alla prossima domanda);
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Se richiesto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto indicato nell’istanza, a pena di inammissibilità.
COME VIENE AUTENTICATA LA SOTTOSCRIZIONE?
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Vi provvede l’avvocato designato dall’interessato, quando questi lo abbia preventivamente scelto (tra quelli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato istituiti presso i Consigli degli Ordini degli Avvocati del Distretto della Corte d’Appello nel quale ha sede il Giudice competente), e lo abbia quindi già contattato;
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Con la consegna da parte dell’interessato al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di una fotocopia non autenticata di un proprio documento di identità, allegandola all’istanza sottoscritta.
DOVE SI PUÒ CONSULTARE L’ELENCO DEGLI AVVOCATI PER IL PATROCINIO GRATUITO?
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Presso la sede del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati;
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Presso tutti gli Uffici Giudiziari (Tribunale, sedi distaccate del Tribunale, Uffici dei Giudici di Pace) del Distretto della Corte d’Appello.
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Consultando il sito web dell’Ordine degli Avvocati di Grosseto o scaricando la lista dei nominativi in ambito civile o penale
COME SI PRESENTA L’ISTANZA? (AMBITO CIVILE)
- quando si tratta di materia penale, presso l’ufficio giudiziario competente (da parte del difensore o personalmente dall’interessato, anche a mezzo di lettera raccomandata o con pec se la sottoscrizione è già autenticata, o allegando copia del documento di identità);
- in materia civile soltanto online tramite la piattaforma sferabit tramite l’avvocato designato
CHI PUÒ AIUTARE A PREDISPORRE L’ISTANZA?
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L’avvocato designato dall’interessato
COSA FA IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI QUANDO RICEVE UN’ISTANZA DI AMMISSIONE?
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Valuta se ricorrono le condizioni di ammissibilità e se le pretese da far valere non sono manifestamente infondate;
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Se la valutazione è positiva, accoglie l’istanza in via provvisoria;
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Comunica il provvedimento, di accoglimento o di rigetto, all’interessato, al Giudice competente e all’Ufficio Finanziario competente (per la verifica della correttezza dell’autocertificazione sui redditi presentata dall’interessato).
COSA ACCADE SE L’ISTANZA VIENE ACCOLTA?
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Nessun compenso né rimborso sarà dovuto a detto avvocato dall’interessato ammesso al beneficio.
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NOTA PER L’AMBITO CIVILE: Solamente l’attività svolta in seguito alla comunicazione dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato sarà a carico dell’Erario, mentre quella precedente dovrà essere sostenuta dal cliente.
- NOTA PER L’AMBITO PENALE: L’attività svolta precedentemente alla comunicazione di ammissione rientrerà comunque nel patrocinio a spese dello Stato poiché in tale materia gli effetti dell’ammissione retroagiscono al momento della domanda
E SE VIENE RESPINTA?
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L’interessato può riproporre l’istanza al Giudice competente per il giudizio, che deciderà sulla stessa con decreto (è importante tenere conto che l’attività svolta in precedenza nei confronti dell’interessato dovrà essere retribuita).
PER QUALI PROCEDIMENTI E GRADI DI GIUDIZIO È VALIDO IL PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE AL BENEFICIO?
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Per i giudizi di cognizione, esecutivi e di revocazione;
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Per tutti i gradi del giudizio, ma solo se chi ha ottenuto il beneficio sia risultato vittorioso, in quanto per il soccombente che voglia proporre impugnazione è necessario riproporre l’istanza di ammissione al beneficio (salvo si tratti dell’azione di risarcimento del danno nel processo penale).
IL PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE È DEFINITIVO?
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No, esso è solo provvisorio e viene poi confermato, modificato o revocato dal Giudice che decide sul merito.
COSA ACCADE SE LE DICHIARAZIONI DELL’AUTOCERTIFICAZIONE RISULTASSERO NON VERITIERE O SE, DOPO L’AMMISSIONE AL BENEFICIO, NON VENGANO COMUNICATI GLI AUMENTI DEL REDDITO CHE FANNO VENIRE MENO IL DIRITTO?
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L’interessato autore delle false dichiarazioni o che ometta le successive comunicazioni obbligatorie è severamente punito in sede penale;
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Secondo l’art. 125, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002 “chiunque, al fine di ottenere o mantenere l’ammissione al patrocinio, formula l’istanza corredata della dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da € 309,87 a € 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l’ottenimento o il mantenimento dell’ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo stato”. Le pene previste al comma 1 si applicano nei confronti di chiunque, al fine di mantenere l’ammissione al patrocinio a spese dello stato, omette di formulare le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 1, lettera D.
SE RISULTA L’INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER L’AMMISSIONE AL BENEFICIO, O IL GIUDICE ACCERTA CHE L’INTERESSATO HA AGITO O RESISTITO IN GIUDIZIO CON MALAFEDE O COLPA GRAVE, CHI DEVE PAGARE L’AVVOCATO?
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Colui che ha presentato l’istanza; inoltre, nei suoi confronti lo Stato ha diritto a recuperare le somme eventualmente già pagate.
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