Risarcimento danni per lunga durata dei processi
L’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, stabilisce, tra l’altro, che ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole. Il Governo italiano, per porre rimedio al problema dell’eccessiva durata del processo, oltre ad introdurre riforme volte ad accelerare i tempi processuali, ha previsto con la legge n. 89/2001 (c.d. Legge Pinto) un ricorso nazionale per l’accertamento della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo e per la quantificazione del relativo indennizzo (Equa riparazione).
Ecco i passaggi da seguire e le caratteristiche tali da ottenere l’indennizzo:
- Presentazione della domanda :La domanda di riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui è divenuta definitiva la decisione che conclude il processo, di cui si lamenta l’irragionevole durata.
Qualunque parte del processo civile o penale che si ritiene danneggiata dalla sua irragionevole durata può richiedere un indennizzo. È indispensabile che il richiedente sia stato parte in causa.
Per i processi civili o penali davanti a giudici ordinari il ricorso si propone nei confronti del Ministro della Giustizia ed è presentato al Presidente della Corte d’appello nel cui distretto si è svolto il primo grado del processo che si sostiene aver avuto un’eccessiva durata. Occorre l’assistenza di un avvocato. Si può chiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, se ve ne sono le condizioni.
La domanda è inammissibile se nel corso del processo non ha compiuto determinati atti per evitare che la sua durata divenisse eccessiva. Tale condizione di ammissibilità, però, non si applica nei processi la cui durata al 31/10/2016 ecceda già i termini ragionevoli nè in quelli assunti in decisione alla stessa data. - Il termine di durata ragionevole del processo si considera rispettato se:
– Il processo non eccede la durata di: tre anni in primo grado, due anni in secondo grado, un anno nel giudizio di legittimità
– Il procedimento di esecuzione forzata si è concluso in tre anni, e se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni
– Il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni. - L’indennizzo previsto per tale procedura ha natura di “equa riparazione” e viene liquidato in una somma di denaro non inferiore a 500 euro e non superiore a 500 euro per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo.
Per essere seguiti in questa procedura o per informazioni più dettagliate il nostro studio rimane a disposizione via mail all’indirizzo amarugistudiolegale@gmail.com o attraverso il nostro recapito telefonico: 0564 20366.